Il deposito del ricorso direttamente al CNF, anziché presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la pronuncia da impugnare, è causa d’inammissibilità dello stesso, non provocando l’instaurazione della fase giurisdizionale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 26 Settembre 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 10 Maggio 2010
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