In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 6.6.2013, n. 87.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 24 Luglio 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 23 Novembre 2011 (avvertimento)
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