L’illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile

Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilità ed al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe alla quale appartengono.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 24 luglio 2014, n. 103

NOTA:
In senso conforme, tra le altre,
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Pace), sentenza del 15 luglio 2004, n. 179
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 12 novembre 1994, n. 105
– Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 17 giugno 1992.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 24 Luglio 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 18 Novembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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