Il COA di Ferrara formula un quesito in merito alla possibilità di procedere alla reintegrazione di membri del Consiglio dell’Ordine mediante ricorso alla cooptazione del primo dei non eletti, peraltro impossibile nel caso di specie, per assenza di un “primo dei non eletti”.

Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa(*).

Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 51

Quesito n. 39, COA di Ferrara

(*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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