Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Morte dell’incolpato – Cessazione della materia del contendere – Estinzione di tutto il procedimento.

La morte dell’incolpato nel corso del giudizio di secondo grado avanti il Consiglio Nazionale Forense comporta l’estinzione del procedimento nel suo complesso, compresa la fase di primo grado, conclusasi con la decisione tempestivamente e ritualmente impugnata, per cessazione della materia del contendere. (Dichiara la cessazione della materia del contendere su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cassino, 18 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 6 novembre 1993, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 06 Novembre 1993 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Cassino, delibera del 18 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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