Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

La risposta è nei seguenti termini:
Gli avvocati degli enti pubblici sono addetti in maniera esclusiva e stabile alla trattazione degli affari legali dell’Ente. Essi non possono, quindi, assumere incarichi professionali da soggetti diversi dall’Ente dal quale dipendono. L’Ente può, tuttavia, incaricarli, con apposita motivata deliberazione, di assistere in giudizio amministratori, responsabili di settore e dipendenti che abbiano avanzato a tal fine specifica domanda di assistenza legale, sempre che non vi siano nello Statuto disposizioni ostative, alla sola condizione che l’Ente ravvisi un apprezzabile interesse proprio a detta assistenza.

Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 45

Quesito n. 30, Comune di Montella

Prassi: pareri CNF

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