Il giudicato penale non preclude una rinnovata valutazione in sede disciplinare dei fatti accertati penalmente, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e dovendo rimanere fermo il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti, nella loro materialità, operato dall’autorità giudiziaria. E’ infatti inibito al giudice della deontologia di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato ma sussiste, tuttavia, la piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nella diversa ottica dell’illecito disciplinare, con la conseguenza che il C.O.A. (ed ora il C.D.D.) non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 18 Settembre 2015 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 13 Giugno 2013 (radiazione)
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