La Procura della Repubblica di Udine formula quesito in merito alla sussistenza di una riserva a favore degli avvocati, per il caso di assistenza a favore di privati nel corso e durante lo svolgimento di accessi/verifiche fiscali da parte della Guardia di Finanza, o se invece tale attività possa essere svolta legittimamente anche da professionisti iscritti ad altri Albi (e, in particolare, dagli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro).

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente) fa espressamente riferimento – nel disciplinare i diritti del contribuente sottoposto ad ispezione e/o verifica fiscale – alla possibilità di farsi assistere nel corso dell’operazione da un “professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria”.
Ne consegue che la suddetta attività di assistenza possa essere svolta da uno dei professionisti menzionati dall’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92 e s.m.i. che contempla, accanto all’avvocato, anche iscritti ad altri Albi professionali, tra cui anche i consulenti del lavoro.

Consiglio nazionale forense (Caia), parere 24 giugno 2015, n. 36

Quesito n. 15, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine

Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment