In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, disponendo l’art. 6, n.1, del D.Lgs. n. 96/2001 che: “Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali”, qualora il richiedente sia in possesso di un titolo d’iscrizione e non versi in condizioni d’incompatibilità, non si possa rifiutarne l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti. Comunicazioni provenienti da private associazioni non possono ovviamente essere prese in considerazione a tali fini: l’unica istituzione avente titolo per mettere in discussione l’iscrizione di un avvocato in Spagna essendo ora il Ministero della Giustizia spagnolo, che provvede a far conoscere in Italia le proprie eventuali determinazioni al riguardo attraverso il Ministero della Giustizia italiano.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 24 giugno 2015, n. 33
Quesito n. 11, COA di Termini Imerese
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 24 Giugno 2015- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
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