Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa (*).
Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 27
Quesito n. 1, COA di Gela
(*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. Contro tale sentenza pende, peraltro, ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 4121/14, ha respinto la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 27 del 24 Giugno 2015- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera (quesito)
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