Compromette la dignità e il decoro professionale il comportamento del praticante procuratore, non abilitato al patrocinio, che compia più illeciti deontologici, utilizzando biglietti da visita con il titolo di avvocato e esercitando abusivamente la professione. Sanzione adeguata nella fattispecie è la sospensione dall’attività per un anno (anziché la radiazione). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Salerno, 15 luglio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Buccico), sentenza del 6 novembre 1993, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 06 Novembre 1993 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 15 Luglio 1991 (radiazione)
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