Il COA di Bologna ha chiesto di sapere se può procedere, a richiesta di un proprio iscritto, che si sia cancellato dall’Albo, alla restituzione allo stesso ovvero alla distruzione/cancellazione degli originali degli atti e dei documenti contenuti sia nel suo fascicolo personale conservato nell’archivio del Consiglio dell’Ordine, sia nei fascicoli disciplinari aperti nei confronti dello stesso ovvero su esposto dallo stesso presentato nei confronti di altri scritti, sia nei fascicoli delle istanze di opinamento dallo stesso presentate e dei ricorsi in prevenzione presentati da clienti dell’ex iscritto.

La risposta è nei seguenti termini:
Gli originali dei documenti legittimamente acquisiti dal COA e conservati nel fascicolo personale dell’avvocato non possono essere distrutti né cancellati (se presenti su supporti informatici).
Gli originali dei titoli di studio (laurea, diplomi, ecc.) irripetibili possono essere restituiti, previa fotocopiatura che deve essere conservata con l’annotazione che l’originale è stato restituito alla persona legittimata a ritiralo.
Gli atti e documenti conservati nell’archivio del COA sono soggetti, ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. 22.1.2004, n. 42, alla normativa sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e quindi la loro distruzione/cancellazione dev’essere autorizzata dall’apposita commissione per gli scarti d’archivio costituita presso la competente Sovrintendenza archivistica (artt. 21 e 41 Codice dei beni culturali, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cit.).

Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 20 febbraio 2015, n. 12

Quesito n. 483, COA di Bologna

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 20 Febbraio 2015
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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