Cancellazione disciplinare dall’albo e domanda di reiscrizione

In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: irreprensibile), che la legge richiede per l’iscrizione nell’albo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99

NOTA:
Il principio di cui in massima si riferisce alla disciplina previgente, giacché, a seguito della riforma dell’Ordinamento forense, la cancellazione non è più tra le sanzioni disciplinari irrogabili (cfr. art. 52 L. 247/2012).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 17 Luglio 2014 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 28 Luglio 2011
Giurisprudenza CNF

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