Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Febbraio 2010 (sospensione)
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