L’interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare ha natura processuale ed è intimamente connesso a quello di eliminare il provvedimento stesso: esso, quindi, non presuppone necessariamente la conoscenza legale della statuizione ed il relativo diritto può essere esercitato prima dell’inizio del decorso del termine di 20 giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 Rdl n. 1578/33 (Nel caso di specie, l’avvocato veniva a conoscenza di aver subito un provvedimento cautelare, mai notificatogli, desumendolo dalla comunicazione di un diverso procedimento disciplinare ancorché vertente sui medesimi fatti).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 10 Giugno 2014 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 16 Febbraio 2010 (sospensione)
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