Va premesso che dal COA rimettente viene ipotizzata l’esistenza di un principio di “rapporto minimo tra i generi” che è estraneo al sistema della L. 247/2012 e del regolamento elettorale che prevede invece, ex art. 28 L. 247/2012 II c., esclusivamente che il genere meno rappresentato debba ottenere una “quota minima” di consiglieri pari a 1/3.
Vedasi a tal proposito il parere 10/12/2014 di questa Commissione che porta ad escludere, attesa la prevalenza della norma primaria, che tale terzo possa in sede di risultato elettorale essere arrotondato per difetto (come invece previsto dalla norma di cui all’art. 3 c.1 lett. B del regolamento 170/2014).
Analogamente è dato rilievo in modo erroneo alla prevalenza tra i votanti del genere maschile: il genere meno rappresentato deve essere individuato ex post avuto riferimento ai rispettivi generi di coloro che siano risultati eletti. In tema di formazione delle liste, nel caso di specie, alla luce dei criteri dettati dall’art. 7 del D.M. 170/2014 le liste sino ad 8 componenti possono essere formate senza la rappresentanza di genere (sino ai due terzi di 11 non arrotondati per difetto) ed analogamente accade per le liste con un numero di componenti inferiore.
Gli “esempi di liste valide” proposte dal COA remittente non sono quindi corretti essendo fondati sull’erroneo presupposto di un rapporto minimo di genere: sino ad otto componenti la lista è valida anche senza che sussista rappresentanza di entrambi i generi.
Ove si superi il minimo di otto rimane sempre e comunque tale limite nell’ ambito del medesimo genere dovendo necessariamente l’indicazione di ulteriori nominativi essere a favore dell’altro.
Le composizioni ipotizzate dal COA remittente non tengono conto del fatto che, all’interno del limite dei due terzi arrotondato per difetto di cui all’art., 28 c. 3 L.n.247/2012, non vi è necessità di rispetto della quota di genere e che quindi anche per le preferenze, ove vengano espresse entro tale limite, non vi è obbligo del rispetto delle rappresentanze di genere.
Analogamente accade per le liste pur senza l’arrotondamento per difetto del terzo a favore del genere meno rappresentato ex art.7 c.2 D.M. 170/2014.
Esemplificando: una lista di 6 componenti (su 11) può essere costituita anche solo con candidati del medesimo genere (così ed analogamente per un numero di componenti inferiore o superiore purchè sino ad 8).
Il parere è reso quindi nei termini suesposti.
Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 30 gennaio 2015, n. 1
Quesito n. 462, COA di Termini Imerese
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 30 Gennaio 2015- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
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