La Commissione osserva quanto segue.
Esiste una sostanziale differenza fra l’Avvocato stabilito e l’Avvocato integrato, sancita dalle previsioni al riguardo recate dall’art. 4 del D.Lvo n. 96/2001.
L’Avv. stabilito infatti, ai sensi del comma 1, esercita la professione alle condizioni specificate nel Titolo I del succitato Decreto, mentre l’Avvocato integrato, ai sensi della comma 2, “ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di Avvocato.”.
Secondariamente, va rilevato che l’art. 81 del D.P.R. n. 115/2002 prescrive alla comma 2, lett. c), fra le condizioni al cui rispetto è subordinato l’inserimento nelle liste del gratuito patrocinio, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati (e non ad una Sezione speciale del medesimo) da almeno due anni.
Dette norme esemplificano il paradigma dell’esperienza, che il Legislatore ha ritenuto debba essere soddisfatto prima di acconsentire all’iscrizione di un Avvocato nelle liste del gratuito patrocinio. Tale requisito, in tutta evidenza, non può quindi fare parte del bagaglio professionale dell’Avvocato stabilito, il quale può operare solo di intesa con un Avvocato iscritto all’Albo ordinario, mentre vi è motivo di presumere che sia soddisfatto dall’Avvocato integrato iscritto da almeno due anni nell’Albo degli Avvocati.
Ai quesiti posti dal COA di Latina si può quindi rispondere nei seguenti termini:
l’Avvocato stabilito non è legittimato ad iscriversi nelle liste del gratuito patrocinio. Il presente parere è assorbente rispetto a quello richiesto con il quesito sub b).
Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 116
Quesito n. 458, COA di Latina
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 116 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
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