Il COA di Milano chiede di sapere se un Avvocato stabilito possa, ai sensi dell’art. 16 bis, Legge n. 221/2012 come modificata dal D.L. n. 90/2014, dopo aver estratto copia digitale o cartacea di atti, attestarne la conformità all’originale.

La Commissione osserva, al riguardo, che l’art. 8 D.Lvo n. 96/2001, recante le norme per l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di Stato membro dell’Unione Europea, prevede che l’Avvocato stabilito, nell’esercizio “delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori.”.
L’intesa anzidetta, quindi, non può ignorare che le attività di rappresentanza, assistenza e difesa si estrinsecano oggi anche nell’ambito del cosiddetto “Processo civile telematico”, introdotto dalla Legge n. 221/2012, poi modificata ed integrata dal D.L. in epigrafe. Ne consegue che all’avvocato stabilito, che agisce di intesa con un avvocato abilitato alla professione nel nostro Paese, non potrà essere inibita l’attività, anche di attestazione, alla quale il COA di Milano fa riferimento. In caso contrario, infatti, l’attività dell’avvocato stabilito verrebbe illegittimamente privata di un’ormai essenziale modalità di esercizio.
Alla domanda del COA di Milano, la Commissione ritiene quindi di dover rispondere in termini positivi.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 112

Quesito n. 444, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 112 del 10 Dicembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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