L’art. 1, comma 1, del r.d. n. 37/1934 prescrive che la domanda per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti deve essere rivolta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza. Deve per altro essere consentito anche per il cittadino italiano residente all’estero di accedere alla professione forense in Italia in presenza di una contiguità territoriale tra il luogo estero di residenza dell’iscritto e la sede dell’ordine di appartenenza, in virtù dei principi generali (nella specie il richiedente risiedeva nei pressi del confine della circoscrizione territoriale dell’Ordine di Como, per obiettive esigenze familiari). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 2 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 25 ottobre 1993, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 25 Ottobre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 02 Novembre 1992
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