Sulla sospensione professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede di sapere se:
a) la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio dell’attività professionale, contemplata dall’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, da infliggersi nei confronti di coloro che, pur iscritti ad Albo od Elenco tenuto dal COA, non hanno provveduto al pagamento del contributo annuale nei termini stabiliti, sia immediatamente operativa, ovvero la sua efficacia sia sospesa nelle more del termine per l’impugnazione;
b) ritenuto che non può escludersi l’impugnabilità del provvedimento, vertendosi in tema di diritti o, quantomeno, di interessi legittimi, quale sia l’autorità giurisdizionale competente a ricevere l’impugnazione;
c) si debba dare notizia della sospensione inflitta agli Uffici giudiziari ed ai Consigli dell’Ordine del Distretto di appartenenza del sospeso, nonché agli iscritti agli Albi e Registri tenuti dal COA che ha inflitto la sanzione.
Ciò in quanto i precedenti rinvenibili al riguardo (Cass. SS.UU. n. 9491/2004 – C.N.F. n. 28/2009 – C.N.F. n. 58/2010) non sono univoci.
La Commissione osserva quanto segue.
La previsione dianzi richiamata al punto a) sarà applicabile a decorrere dall’avvenuto rinnovo dei Consigli degli Ordini oggi in carica, il cui mandato scade, ex art. 65, comma 2, Legge n. 247/2012. Allo stato, quindi, la fattispecie che il COA di Padova prospetta è regolata dall’art. 2, comma 2, della legge n. 536/1949, in forza della quale coloro che non versano i contributi determinati dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.”. Il successivo terzo comma, infine, prevede che la sospensione è a tempo indeterminato ed è revocata dal Presidente del COA allorquando l’iscritto dimostri di avere adempiuto.
Con riferimento a tale norma, sostanzialmente sovrapponibile a quella nuova, hanno rilevanza le pronunce anzidette delle Sezioni Unite, da un lato, e del C.N.F. n. 58/2010, dall’altro. La SS.UU., infatti, hanno rilevato che solo l’anzidetta sanzione (e non la sospensione a tempo determinato) è revocabile in via amministrativa, previa dimostrazione dell’intervenuto adempimento, e che ciò induce a ritenere che essa sia immediatamente esecutiva. Nulla si dice però, esplicitamente, in ordine all’impugnabilità della sanzione, limitandosi ad escludere che “possa verificarsi l’effetto sospensivo correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense previsto per i provvedimenti applicativi di altre, diverse sanzioni disciplinati dall’art. 50, comma 6, R.D.L. n. 1578/1933.”.
Per contro, il C.N.F., premessa l’affermazione di impugnabilità avanti a sé del provvedimento, a ciò non ostando la sua natura di Giudice speciale in quanto, anche se l’impugnazione della sospensione indeterminata non è contemplata dal R.D.L. n. 1578/1933, essa costituisce una competenza da ritenersi congrua, rispetto a quelle già attribuite ex lege, e compatibile con la sua natura, ha successivamente ritenuto di doversi discostare dai suoi precedenti più recenti, concludendo per l’applicabilità dell’effetto sospensivo di cui all’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933 anche all’impugnativa della sospensione indeterminata inflitta ai sensi delle Legge n. 536 del 1949.
La nuova normativa, di qui a poco operativa, ripropone sia quegli interrogativi che hanno ricevuto risposte discordanti (esecutività immediata del provvedimento ovvero effetto sospensivo dell’efficacia, sia nel more del termine per impugnare, sia a seguito dell’interposto ricorso), sia quelli che parevano essere stati parzialmente risolti, come quello dell’impugnabilità avanti il C.N.F., che le SS.UU. della Suprema Corte non escludono e che il C.N.F. stesso ritiene sussistere.
La sospensione a tempo indeterminato che il Consiglio territoriale deve infliggere all’iscritto moroso, infatti, non ha natura disciplinare in quanto, dal prossimo 1° gennaio 2015, il potere disciplinare di primo grado apparterrà ai Consigli distrettuali di disciplina forense. Peraltro, il comma 6 dell’art. 29 della nuova L.P. prevede che la sospensione a tempo indeterminato possa essere inflitta solo previa contestazione dell’addebito e convocazione dell’iscritto, il che porta a prender atto che ai COA resta in questo caso riservata una competenza sanzionatoria amministrativa, il cui esercizio è proceduralizzato all’evidente fine di consentire il contraddittorio e l’esercizio delle difese prima che la sanzione possa, eventualmente, essere inflitta. La ritenuta necessità, da parte del legislatore, di tutelare anche in tale nuovo ambito normativo sia il principio del contraddittorio, sia il diritto di difendere i propri diritti, conduce quindi a ritenere che il provvedimento di sospensione indeterminata possa essere impugnato. D’altronde, neppure si può trascurare dal punto di vista letterale che, seppur non prevista, detta facoltà non risulta comunque esclusa.
Al fine, poi, di individuare l’organo giurisdizionale competente, giova osservare, ad avviso della Commissione, come la nuova previsione, che mutua in tutta evidenza la precedente previsione recata dalla legge 536/1949, secondo la quale dovevano essere “osservate le forme del procedimento disciplinare”, richiami due specifiche norme regolanti il processo disciplinare avanti i Consigli territoriali, ovverosia l’art. 47 R.D. n. 37/1934, ove si prescrive che il Presidente del COA deve immediatamente comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo, e l’art. 45 R.D.L. n. 1578/1933, in forza del quale nessuna sanzione può essere inflitta senza preliminarmente sentire a discolpa l’incolpato. Di qui la ragionevole riconducibilità del nuovo procedimento alla precedente normativa, anche con riferimento, quindi, alla ricorribilità avanti il Consiglio Nazionale Forense ed all’efficacia sospensiva del termine recato dai commi 2 e 6 dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/1933. Detta normativa, pertanto, dovrà ritenersi non abrogata con esclusivo riferimento alla fattispecie qui trattata e di ciò si dovrà tener conto in sede di predisposizione del T.U. di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, contemplato dall’art. 64 della legge n. 247/2012.
Con riferimento, infine, al regime di eventuale pubblicità interna del provvedimento di sospensione inflitto ai sensi dell’art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, atteso che gli effetti inibitori dell’anzidetto provvedimento non differiscono da quelli propri della sospensione disciplinare, la Commissione ritiene che debba darsi luogo agli adempimenti previsti dall’art. 62, comma 5, Legge n. 247/2012.

Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 108

Quesito n. 433, COA di Padova

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 108 del 10 Dicembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment