In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, disponendo l’art. 6, n.1, del D.Lgs. n. 96/2001 che: “Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali”; svolto tale obbligatorio adempimento, con la istituzione di un domicilio professionale in Italia, nulla osti a che, nell’espressione della libertà di stabilimento e di svolgimento dell’attività professionale nell’ambito della UE, l’avvocato stabilito abbia uno o più domicili professionali, in aggiunta al primo, nei quali esercitare la professione alle condizioni prescritte dalla legge.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 104
Quesito n. 350.3 COA Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 104 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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