Il COA di Torino chiede se l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati sia compatibile con l’iscrizione nel Registro Unico Intermediari (RUI)

In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, atteso che l’iscrizione nel Registro Unico Intermediari, istituito con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 2009 (codice delle Assicurazioni), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, è il presupposto per l’esercizio della professione d’intermediario assicurativo, in particolare di agente d’assicurazione o di broker assicurativo, l’iscrizione nel registro stesso, che abilità alle relative attività di lavoro autonomo da svolgersi continuativamente e professionalmente si pone in condizione d’incompatibilità con lo svolgimento della professione d’avvocato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a, della legge n. 247/2012.

Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 103

Quesito n. 350.2 COA Torino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 103 del 10 Dicembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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