In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, atteso che l’iscrizione nel Registro Unico Intermediari, istituito con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 2009 (codice delle Assicurazioni), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, è il presupposto per l’esercizio della professione d’intermediario assicurativo, in particolare di agente d’assicurazione o di broker assicurativo, l’iscrizione nel registro stesso, che abilità alle relative attività di lavoro autonomo da svolgersi continuativamente e professionalmente si pone in condizione d’incompatibilità con lo svolgimento della professione d’avvocato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a, della legge n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 10 dicembre 2014, n. 103
Quesito n. 350.2 COA Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 103 del 10 Dicembre 2014- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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