Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di indipendenza – Recapito professionale presso cooperativa operante nel ramo assicurativo – Costituzione di società di intermediazione finanziaria e consulenza assicurativa – Illecito deontologico – Sospensione.

Viene meno al dovere di indipendenza e fa dubitare della autonomia professionale l’avvocato che domicilia lo studio presso una società commerciale dandone notorietà sulla carta intestata dello studio, e successivamente costituisce una società a responsabilità limitata, accomunando sulla targa e al citofono la sede della società con quella dello studio legale (nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 2 dicembre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Carpaci), sentenza del 8 ottobre 1993, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 08 Ottobre 1993 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Dicembre 1992 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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