La risposta ai quesiti è nei seguenti termini.
1) L’art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista;
2) La sospensione riguarda l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’albo. L’avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione;
3) L’avvocato può chiedere, anche nel periodo di sospensione, l’emissione di parere su notula.
Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 22 ottobre 2014, n. 86
Quesito n. 436, COA di Viterbo
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 86 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera (quesito)
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