Premesso che la normativa rilevante in materia, vale a dire l’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 trova applicazione solo a far data dal gennaio 2015, in mancanza di diversa specifica previsione, appare ovvio ritenere che le previsioni in esso contenute si applichino solo a situazioni soggettive non ancora cristallizzate, mentre al praticante già abilitato prima di tale data debba applicarsi la normativa previgente.
Tanto detto, si deve precisare che anche alla nuova figura del praticante abilitato delineata dal comma 12 dell’art. 41, non è interclusa la facoltà di trattare affari non direttamente trattati dall’avvocato presso il quale svolge la pratica, che però deve assumersene il controllo e la responsabilità. Ne consegue che sia in applicazione della vecchia normativa, che della nuova, le cause promosse dal praticante abilitato non debbano essere soggette ad interruzione salvo che per il caso di praticante abilitato dopo il gennaio 2015 per il quale non sussista espressa comunicazione di non assunzione di controllo e responsabilità da parte del “dominus”.
Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 84
Quesito n. 431, COA di Mantova
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 84 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
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