Deve escludersi ogni “potere di verifica e controllo” in capo al Segretario Generale di una Provincia, e comunque agli organi rappresentativi dell’Ente Pubblico” nei confronti degli avvocati iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo relativamente allo svolgimento del mandato professionale, posto che gli stessi hanno piena autonomia tecnico-giuridica ed intellettuale nella trattazione degli affari dell’Ente presso il cui ufficio legale operano.
Essi peraltro in funzione del rapporto di pubblico impiego nell’ambito del quale espletano l’attività difensiva sono tenuti ad adeguarsi sia alle scelte organizzative interne – ove non pregiudichino le necessarie modalità di esplicazione del mandato difensivo – sia a quelle di indirizzo politico-generale dell’ente.
L’ineludibile autonomia nell’esercizio del mandato non fa venir meno il dovere di fedeltà (cui l’avvocato dell’Ente è tenuto sia in forza del codice deontologico sia dal rapporto di pubblico impiego) che deve però essere osservato esclusivamente nei confronti dell’Ente (che riveste la qualifica sia di cliente che di parte assistita) in quanto tale e non nei confronti delle persone fisiche che lo costituiscono o ne hanno la rappresentanza.
Tale ultima considerazione costituisce un ulteriore motivo per opinare che nelle sue scelte di difesa tecnica l’avvocato dell’Ente Pubblico non possa essere soggetto al potere gerarchico e di controllo degli Organi apicali dell’Ente.
Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 22 ottobre 2014, n. 83
Quesito n. 430, COA di Mantova
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 83 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera (quesito)
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