Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Istanza di ricusazione – Presupposti – Comunicazione – Autonomia rispetto al procedimento disciplinare.

Il giudizio di ricusazione nasce e si sviluppa come un provvedimento incidentale e, come tale, si sottrae alle regole dettate per il procedimento disciplinare; conseguentemente risulta irrilevante se la comunicazione del provvedimento di rigetto venga effettuata dal Consiglio dell’Ordine a quo anziché dal Consiglio dell’Ordine decidente. Ciò che rileva è, infatti, che il provvedimento di rigetto venga portato a conoscenza del ricusante (perdendo, così, il carattere di atto meramente interno al procedimento disciplinare) e che abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. Inoltre, la presentazione d’una denunzia o d’un esposto in danno del giudicante da parte del ricusante non risulta sufficiente a legittimare la ricusazione, quando non vi sia la prova che, nell’animo di quest’ultimo, sia sorto uno stato effettivo di risentimento e di rancore. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 20 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Landriscina), sentenza del 30 settembre 1993, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 30 Settembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 20 Dicembre 1991
Giurisprudenza CNF

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