Il parere richiesto può essere reso nei termini già esposti nel Parere n. 14 del 9 aprile 2014.
Come è noto, questo Consiglio Nazionale ritiene che non sia ancora applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6, della legge n. 247/2012, in forza della quale, in caso di morte, dimissioni, decadenza, etc. di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Ciò in quanto non è stato ancora emanato dal Ministro il regolamento elettorale previsto dal comma 2 del precedente art. 25.
Posto quanto sopra, la commissione osserva che il COA richiedente potrà, qualora lo ritenga opportuno, indire le elezioni suppletive, per la sostituzione del Consigliere dimessosi, ai sensi dell’art. 15, comma 3, D. Lgs. Lgt. N. 382/1944.
Considerato infatti che le dimissioni di uno solo dei Consiglieri non pregiudicano, come prevede l’art. 16 del Decreto succitato, la validità delle sedute e delle deliberazioni, nulla osta a che il COA decida di soprassedere, allo stato, dall’indire le elezioni stesse(*).
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 79
Quesito n. 423, COA Lagonegro
(*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 79 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera (quesito)
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