Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona chiede di sapere se possa essere accolta la domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti di un abogado iscritto come non esercente secondo l’ordinamento professionale spagnolo.

Ritiene infatti il COA richiedente che detto interrogativo, già oggetto di recenti pronunce da parte di questa Commissione, possa essere riconsiderato alla luce delle considerazioni conclusive svolte dall’Avvocato generale avanti la Corte di Giustizia Europea nel giudizio n. C-58/13; considerazioni che, sostanzialmente, postulerebbero che la condizione giustificante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di un Paese membro da parte di un avvocato iscritto all’Albo in altro Paese membro “sia quello dell’esercizio della professione”.
La circostanza anzidetta, in effetti, si porrebbe in controtendenza rispetto ai precedenti pareri nn. 114 e 115 licenziati dalla Commissione nel dicembre dell’anno 2013, con i quali si è affermato che “l’esercizio effettivo della professione nel Paese di origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati stabiliti tenuti dai Consigli degli ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato membro di origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12 …”.
Peraltro, pur dovendosi necessariamente premettere che le conclusioni dell’Avvocato generale non hanno ovviamente effetto precettivo, la loro (ri)lettura non ha evidenziato quanto il Consiglio territoriale presuppone. Non si nega, certo, che nella considerazione sub 14 si richiami la circostanza “storica” dell’iscrizione dei ricorrenti Sig.ri Torresi all’Albo degli avvocati esercenti del Collegio Santa Cruz di Tenerife. Quel che rileva, però, è che la Dir. 98/5, poi attuata dal D.Lvo n. 96/2001, individua nella qualifica professionale di avvocato la condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione forense anche in uno Stato membro diverso da quello ove è stata acquisita la qualifica professionale. La Direttiva, quindi, prescinde dall’effettività dell’esercizio professionale pregresso in capo a coloro che chiedono di svolgere la professione forense in altro Paese membro e pertanto, poiché in Spagna gli avvocati non esercenti dispongono certamente della qualifica professionale che consentirebbe loro di esercitare, ne consegue che, secondo la giustizia comunitaria, non può essere loro negato il diritto di esercitare la professione, nelle forme contemplate dalla Direttiva anzidetta, in altro Paese membro.
In tal senso, si è pronunciata la Corte di Giustizia – Grande sezione con la sentenza “Torresi” del 17 luglio 2014, nella quale conclusivamente si legge “che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.”.
I precedenti pareri nn. 114 e 115 emessi da questa Commissione l’11 dicembre 2013 vanno pertanto confermati.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 78

Quesito n. 422, COA di Ancona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 78 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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