Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 62.5 del Codice deontologico forense.
Il quesito è inammissibile, in quanto contiene i nominativi dei soggetti interessati.
A mente della circolare 15-C-2014 del Consiglio nazionale forense, infatti, “i quesiti devono essere formulati in modo generale ed astratto e non consentire, neanche per relationem dall’esame di eventuali allegati, di individuare il soggetto o i soggetti interessati dalla richiesta di parere. Tale precauzione si giustifica alla luce del fatto che non è infrequente che – specie in materia di tenuta degli albi ed in materia deontologica – il Consiglio nazionale forense possa trovarsi ad essere investito di questioni analoghe in sede giurisdizionale”.
Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 76
Quesito n. 389, COA di Verbania
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 76 del 22 Ottobre 2014- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera (quesito)
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