La sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale (art. 9, Legge n. 141 dell’11.02.2011) non ha natura di sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), decisione del 1° giugno 2011, n. 79.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 05 Giugno 2014 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Maggio 2009 (sospensione)
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