Nei casi di condotta omissiva protrattasi nel tempo, tale da assumere i requisiti della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare non comincia decorrere finchè la condotta medesima non sia cessata (Nel caso di specie trattavasi di mancata restituzione di un prestito).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 30 Maggio 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Giugno 2009 (sospensione)
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