È indiscutibile dovere del legale rendere preciso e tempestivo conto delle somme ricevute per l’espletamento del proprio incarico. Quando il professionista risulti aver ricevuto importi dei quali non sappia rendere conto, deve ritenersi che questi abbia trattenuto indebitamente le somme corrisposte. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 16 settembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 30 settembre 1993, n. 112
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 30 Settembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Settembre 1991
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