A sensi della L. 180/2003, che ha modificato il previgente testo di cui al DPR n. 101/1990, il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal C.O.A. del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, nel luogo ove la pratica è iniziata.
Pare evincersi dal quesito che nel caso specifico il praticante abbia svolto la maggior parte della pratica in Roma essendosi trasferito a Campobasso, dopo aver sostenuto l’esame presso la Corte d’Appello di Roma in virtù, appunto, dell’accertato periodo di pratica ivi svolto.
Tale ultima circostanza induce a ritenere che debba definitivamente individuarsi come sede di esame la citata Corte d’Appello di Roma, quale distretto nel quale il praticante abbia svolto la maggior parte della pratica secondo le risultanze dell’art. 1 1° co. n. 3 L. 180/2003.
La competenza a favore della Corte d’Appello di Roma, già radicatasi, non può venir meno a seguito dell’espletamento di un ulteriore periodo di pratica in sede diversa (nella specie Campobasso) in forza dell’eventuale rilascio di un secondo certificato, nella specie vietato ex art. 1 1° co. n. 1 L. 180/2003, inidoneo comunque a modificare ex post il dato temporale precedentemente accertato.
Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 24 settembre 2014, n. 64
Quesito n. 404 COA di Campobasso
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 24 Settembre 2014- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera (quesito)
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