La risposta al quesito è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 247/2012 la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, salve le eccezioni indicate nell’art. 19 (insegnamento o ricerca in materie giuridiche nell’Università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni di Enti di ricerca e sperimentazione pubblici).
Le richiamate eccezioni sono tassative e non assume rilievo il luogo di svolgimento dell’attività incompatibile. Ne consegue che rientra nell’ipotesi di incompatibilità l’attività di lavoro subordinato svolta da un avvocato italiano in altro Stato dell’Unione Europea, ancorché in quest’ultimo il rapporto di lavoro subordinato non sia previsto come causa di incompatibilità con la professione forense.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 settembre 2014, n. 63
Quesito n. 402, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 63 del 24 Settembre 2014- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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