Premesso che il procedimento in questione non ha natura disciplinare, bensì amministrativa, come espressamente previsto dalla disposizione legislativa di riferimento, osserva la Commissione che, ai fini della legittimità dell’operato, il Consiglio territoriale è tenuto all’adozione della deliberazione di apertura del procedimento, la quale deve essere, quindi, comunicata all’interessato con l’indicazione dell’oggetto e delle sue finalità.
Tali adempimenti completano la fase di avvio del procedimento, in linea con i principi generali dell’agire amministrativo.
Ferma la natura collegiale della su indicata deliberazione, il Consiglio può legittimamente delegare ad un Consigliere il compimento delle attività istruttorie tipiche, tra le quali evidentemente rientra l’audizione del professionista interessato. Il consigliere delegato dell’audizione dovrà redigere circostanziato verbale, così che il Consiglio abbia piena contezza delle dichiarazioni rese dall’iscritto moroso, eventualmente a suo discarico, prima di assumere il provvedimento.
La deliberazione di sospensione, quale atto formale conclusivo del procedimento, deve necessariamente essere adottata dall’organo collegiale.
Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 62
Quesito n. 384, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 24 Settembre 2014- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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