Osserva la Commissione che, ai fini della valutazione di compatibilità dell’assunzione dell’incarico da parte di un avvocato di un ente pubblico, assumono rilievo le modalità di attribuzione dello stesso, le mansioni funzionalmente connesse e la sussistenza di un rapporto di dipendenza, quali indicatori tipici del rapporto di subordinazione a sua volta precluso dall’art. 18, comma 1, lett. d) della legge n. 247/2012.
L’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 attribuisce il potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico dell’ente pubblico, il quale deve orientare la scelta tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia e, nel caso di enti locali, è significativo che la norma individui, in via di principio, il segretario.
L’art. 1, commi 8, 9 e 10 della stessa legge delineano le competenze del responsabile, le quali presentano connotati tipicamente amministrativi e di gestione organica, in tutta evidenza estranei all’area della cura degli affari legali dell’ente.
L’art. 23, comma 2 della legge n. 247/2012, d’altro canto, subordina l’iscrizione del professionista interessato nell’elenco speciale alla sua appartenenza all’ufficio legale dell’ente per essere destinato alla trattazione degli affari legali, quindi senza altri incarichi di diversa natura.
Dal delineato quadro normativo di riferimento deve desumersi che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione non sia compatibile con gli imprescindibili requisiti di autonomia e di indipendenza che caratterizzano l’esercizio professionale ancorché nell’ambito dell’ufficio legale di un ente pubblico.
Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 24 settembre 2014, n. 61
Quesito n. 368, COA di Ferrara
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 61 del 24 Settembre 2014- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
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