La risposta è resa nei seguenti termini.
La tardività del ricorso va dichiarata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione della sanzione disciplinare. Pertanto, in pendenza dell’impugnazione, la sanzione inflitta dal COA è sospesa ope legis fino alla decisione del ricorso.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), Parere 17 luglio 2014, n. 49
Quesito n. 412, COA di Trani
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 17 Luglio 2014- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (quesito)
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