Il COA di Nuoro, premesso che il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto, con circolare n. 718 del 24 ottobre 2013, che gli “atti previsti dall’art. 2643 del codice civile” richiamati dall’art. 11, comma 3, D.Lvo n. 28/2010 e, con esplicito riferimento all’usucapione, dal n. 12 bis) dell’art. 2643 c.c., i quali, per poter essere trascritti, debbono venire autenticati da un pubblico ufficiale autorizzato, debbano considerarsi a titolo derivativo, pone due quesiti:
a) Se l’usucapione accertata in mediazione sia da intendere quale acquisto a titolo originario e dunque soggiaccia alle medesime regole dell’acquisto accertato con sentenza, in grado così di far sorgere un diritto nuovo, idoneo a dar vita ad una nuova catena di legittimi proprietari, valido ed opponibile erga omnes;
b) Se il ruolo del notaio nell’ambito del procedimento di mediazione di cui al D.Lvo n. 28/2010 sia da circoscrivere all’autentica della firma (ndr: come previsto dall’art. 11, comma 3, DLvo n. 28/2010) o, per contro, possa spingersi oltre, anche sindacando sulla verifica già effettuata dagli avvocati-difensori delle parti e dal mediatore.
Il quesito è inammissibile, in quanto investe materia non attinente all’ordinamento e alla deontologia professionale forense.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 47
Quesito n. 407, COA di Nuoro
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 17 Luglio 2014- Consiglio territoriale: COA Nuoro, delibera (quesito)
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