Premesso che l’opinamento della parcella rientra tra i compiti specifici attribuiti ai COA (art. 29 lett. l, L.247/2012), bisogna accertare quale debba essere il COA tenuto al rilascio di congruità. Dalla lettura dell’art. 13 n. 9, seconda parte, si ricava che debba essere il Consiglio di appartenenza del professionista a dover rilasciare parere di congruità. Non v’è quindi ragione per un mutamento della consolidata prassi in virtù della quale l’avvocato potrà richiedere il rilascio di parere di congruità solo all’Ordine al quale è iscritto al momento della richiesta, a prescindere dal circondario, se diverso, in cui la prestazione è stata resa.
A conforto di un tale orientamento soccorrono anche motivi di ordine logico, in quanto dovrà essere il Consiglio di appartenenza a valutare sulla base di un accurato esame degli atti processuali la ricorrenza dei diversi parametri determinanti aumento ovvero diminuzione del parametro medio stabilito dal D.M. 55/2014. Di contro nessuna argomentazione se non quella di sottrarsi all’organo funzionalmente e territorialmente competente milita in favore della tesi secondo la quale il criterio da adottarsi sarebbe quello relativo al luogo in cui la prestazione è stata resa.
Per tutto quanto sopra detto, il parere di congruità ovvero la richiesta di parere di congruità va rilasciato/rivolto al COA presso cui il professionista è iscritto al momento della presentazione della medesima istanza. Naturalmente, nel caso nel quale il professionista dovesse presentare istanza di opinamento ad ordine diverso da quello al quale è iscritto, sarà compito dell’Ordine stabilire le modalità attraverso cui far pervenire all’Ordine territorialmente competente la richiesta di parere.
Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 17 luglio 2014, n. 46
Quesito n. 403, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 17 Luglio 2014- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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