Il COA di Tivoli chiede: 1.- se l’Avvocato Stabilito possa “agire d’intesa” con avvocato iscritto in un albo professionale diverso da quello in cui egli è iscritto; chiede altresì . 2.- con quanti Avvocati Stabiliti possa “agire d’intesa” un avvocato.

In risposta al primo quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che, posto che la il D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, stabilisce all’art. 8 che l’Avvocato Stabilito, nello svolgere attività giudiziale deve agire sempre d’intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato all’esercizio della professione con il titolo d’avvocato, senza porre alcuna limitazione in ordine all’iscrizione o al domicilio professionale di tale avvocato, sia senz’altro legittimo che l’Avvocato Stabilito agisca d’intesa, nel territorio nazionale, con avvocati iscritti in albi diversi da quello nella cui sezione speciale dell’albo egli sia iscritto.
In risposta al secondo quesito, ritiene questa Commissione che, non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 17 luglio 2014, n. 42

Quesito n. 393, COA Tivoli

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 42 del 17 Luglio 2014
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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