Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Girata di assegno non trasferibile in luogo del legittimato – Mancanza di sollecito rendiconto – Avvertimento.

L’avvocato che effettua una girata di assegno non trasferibile in nome del legittimato senza alcuna autorizzazione dello stesso, che non dà comunicazione al medesimo della messa a disposizione di tale assegno da parte del debitore e che non emette tempestivamente la parcella, impedendo così al cliente di effettuare le appostazioni contabili conseguenti al pagamento, dando causa al generarsi di una situazione equivoca, viola i principi di lealtà e correttezza che impongono un comportamento chiaro e corretto nei confronti del proprio assistito (nella fattispecie vista l’ultratrentennale esemplare condotta professionale è stata ritenuta equa la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Asti, 9 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 28 settembre 1993, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 28 Settembre 1993 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 09 Dicembre 1991 (censura)
Giurisprudenza CNF

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