Il Consiglio Nazionale Forense riveste la funzione di giudice del merito, ma sempre e soltanto sulla base degli elementi e della situazione giuridica esistente al momento della deliberazione. Sicché il Consiglio Nazionale non può prendere in esame modifiche sopravvenute o elementi successivi alla formazione della delibera impugnata, in quanto diversamente si finirebbe per superare i limiti e determinare una artificiosa ed illegittima sovrapposizione del provvedimento reso con la delibera dell’Ordine territoriale, organo al quale, in realtà, è riservata la valutazione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 12 gennaio 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 28 settembre 1993, n. 106
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 28 Settembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 12 Gennaio 1991
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