Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Requisiti oggettivi e soggettivi.

Ai sensi dell’art. 3 della legge professionale per «uffici legali» devono intendersi soltanto quelli che presentano i seguenti requisiti: formale ed apposita istituzione di un ufficio legale avente carattere di separatezza e di autonomia rispetto agli altri uffici ed ai settori amministrativi dell’Ente; esclusività per detto ufficio e per coloro che vi sono addetti, nell’espletamento di attività di difesa, rappresentanza ed assistenza dell’Ente. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 12 gennaio 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 28 settembre 1993, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 28 Settembre 1993 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 12 Gennaio 1991
Giurisprudenza CNF

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