Comporta violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 22 Cod. Deont. l’aver sottaciuto ad un Collega, in occasione di una trattativa per la composizione stragiudiziale di una controversia, di aver assunto, pochi giorni prima dell’incontro finalizzato alla trattativa stessa, un’iniziativa giudiziaria consistente nella proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, giungendo ad un accordo parziale con pagamento di una somma di denaro a favore del proprio cliente ed azionando successivamente il titolo esecutivo ottenuto (depurato da quanto conseguito in via stragiudiziale) con pedissequo atto di precetto e contestuale pignoramento (in forza della richiesta e concessa dispensa del termine dilatorio per l’esecuzione), sempre senza alcun preavviso al Collega avversario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 30 maggio 2014, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 30 Maggio 2014 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 07 Luglio 2011 (sospensione)
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