Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 16 Aprile 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 21 Novembre 2013
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