Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 13 Gennaio 2012 (sospensione)
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