L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 (obbligo d’informazione, sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato) del codice deontologico, con violazione dei doveri di correttezza e lealtà nei confronti della cliente stesso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 13 Gennaio 2012 (sospensione)
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