Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense deve ritenersi inammissibile, se proposto dopo il termine di cui all’art. 50 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Né il ritardo nel recapito dell’atto, tempestivamente spedito a mezzo posta, può essere invocato a scusante dalla parte che deve imputare a se stessa la scelta del sistema di inoltro. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trento, 28 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 8 settembre 1993, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 08 Settembre 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 28 Giugno 1992
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