Il praticante procuratore legale, iscritto nel relativo Registro dei praticanti, può esercitare il patrocinio innanzi alle Preture del proprio distretto per il periodo limitato previsto dalla legge. Può altresì svolgere anche attività stragiudiziale, cui è ammesso qualsiasi cittadino, con la limitazione, però, della sporadicità e non della professionalità di tale esercizio, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 10 ottobre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 6 settembre 1993, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 06 Settembre 1993 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 10 Ottobre 1991
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